Diagnosi Energetica Soggetti Obbligati
Diagnosi Energetica – I Soggetti Obbligati L’art. 8 del D.Lgs. 102/2014 definisce le imprese italiane che sono i soggetti obbligati […]
Secondo il D.lgs 141/2016 una diagnosi energetica è “una procedura sistematica mirata a ottenere un’adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, a individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire in merito ai risultati”
È chiaro che esiste una stretta relazione tra competitività ed efficienza energetica delle imprese: abbattere i costi dell’energia per rendere l’impresa più competitiva. Questo si traduce nell’ottenere gli stessi prodotti e servizi con meno energia e quindi con minori costi e con un minor impatto sull’ambiente. Nelle politiche per contrastare i cambiamenti climatici, quindi, le imprese hanno un ruolo fondamentale e uno degli strumenti chiave per raggiungere gli obiettivi di efficienza energetica, di decarbonizzazione e di incremento della competitività è la diagnosi energetica. La nuova Direttiva sull’Efficienza Energetica 1791/2023, ha introdotto target vincolanti per la riduzione del consumo energetico finale dell’UE dell’11,7% entro il 2030 rispetto al 2020.
La valutazione energetica rappresenta il primo passo per le imprese nell’ambito della gestione energetica aziendale. Il suo obiettivo principale è quello di analizzare l’utilizzo dell’energia all’interno dell’organizzazione, individuando eventuali inefficienze o margini di miglioramento al fine di ottimizzare i costi e aumentare l’efficienza complessiva. Una valutazione mirata a comprendere i propri consumi energetici e identificare le aree prioritarie per interventi migliorativi.
Il decreto Legislativo 102/2014 indica i soggetti che ogni quattro anni sono obbligati ad effettuare una diagnosi energetica:
Sono escluse tutte le Amministrazioni pubbliche riportate negli elenchi ISTAT e dal 2020 sono esentate le imprese con consumi inferiori ai 50 TEP
Le diagnosi energetiche possono essere eseguite da un EGE (Esperto in Gestione dell’Energia) secondo la UNI CEI 11339, o ad una ESCo (Energy Service Company) secondo la UNI CEI 11352. L’ente invece che redige le linee guida, svolge le attività di controllo e gestisce il portale Audit102 dove si carica la documentazione è l’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile)
Diagnosi Energetica – I Soggetti Obbligati L’art. 8 del D.Lgs. 102/2014 definisce le imprese italiane che sono i soggetti obbligati […]