Transizione Energetica 5.0

Informativa e ruolo della ESCO

Il Governo ha approvato il 26 febbraio il testo che scrive le regole del nuovo Piano Transizione 5.0, misura di agevolazione alle imprese che intendono investire in progetti di innovazione che mirano al risparmio energetico. Lo stanziamento ammonta complessivamente a 6,3 miliardi così distribuiti:

  • 780 milioni per i beni strumentali
  • 890 milioni per autoconsumo e autoproduzione
  • 630 milioni per la formazione
BENEFICIARI

Il piano è dedicato a tutte le imprese che effettuino nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici, senza distinzione di forma giuridica, settore, dimensione o regime fiscale.

I BENI STRUMENTALI INCENTIVATI E IL COLLEGAMENTO AL PIANO TRANSIZIONE 4.0

L’incentivo si riferisce all’acquisto dei beni strumentali materiali e immateriali previsti agli allegati A e B del Piano Transizione 4.0. I beni in questione devono possedere le seguenti caratteristiche:

  • devono essere interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
  • devono essere inseriti in un progetto di innovazione che consenta di ottenere una riduzione dei consumi energetici;
  • devono consentire la riduzione dei consumi pari ad almeno il 3% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale oppure ad almeno il 5% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento

L’allegato B, dedicato ai software, amplia l’accesso agli incentivi anche per:

  • software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
  • i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).
I PANNELLI FOTOVOLTAICI E GLI ALTRI SISTEMI PER AUTOPRODUZIONE E AUTOCONSUMO

L’accordo siglato con la UE lo scorso agosto prevede, oltre alla linea dedicata ai beni strumentali, anche due linee dedicate ai sistemi per autoproduzione e autoconsumo di energia. La premessa è che questi investimenti devono comunque far parte di un progetto di innovazione che preveda l’acquisto di beni strumentali.

Per quanto riguarda i moduli fotovoltaici, l’incentivo è limitato ai soli pannelli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con efficienza pari ad almeno il 21,5%.

LA FORMAZIONE

Per quanto riguarda le spese per la formazione del personale, sono ammesse:

  1. se sono finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi;
  2. nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni strumentali fino a un massimo di 300 mila euro;
  3. devono essere necessariamente erogate da soggetti esterni individuati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy.
MISURA DEL CREDITO D’IMPOSTA

Il nuovo credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:

  • 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 e fino a 10 milioni di euro;
  • 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro (per anno, per impresa beneficiaria).
MAGGIORAZIONI IN CASO DI RISPARMI ENERGETICI SIGNIFICATIVI

La misura del credito d’imposta per ciascuna quota di investimento è rispettivamente aumentata:

  • al 40%, 20% e 10%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 10%;
  • al 45%, 25% e 15%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 15%.
MAGGIORAZIONI INCENTIVO

La misura prevede una maggiorazione incentivo (solo per il fotovoltaico) in caso di:

  • 120% per i moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%. Quindi, al 45% di aliquota massima del Transizione 5.0 spetterà la maggiorazione del 120% della base imponibile.
  • 140% per i moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento. Anche in questo caso al 45% di aliquota massima del Transizione 5.0 spetterà la maggiorazione del 140% della base imponibile.
ACCESSO AL CONTRIBUTO

Per accedere al contributo le imprese devono presentare un’apposita comunicazione ex ante ed ex post al Mimit. Il riconoscimento del contributo è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, che dovrà indicare:

  • ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti realizzati;
  • ex post, l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante e l’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Le PMI possono fruire del credito d’imposta anche per le spese sostenute – sino ad un costo massimo di 10.000 € – per l’attività di analisi e certificazione del valutatore indipendente.

AGEVOLAZIONE

Il credito d’imposta si usa esclusivamente in compensazione tramite F24 e non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale.

L’avvio della fruizione non potrà in nessun caso superare la data del 31 dicembre 2025. Quindi il 31 dicembre è data che sancisce sia il termine per l’effettuazione dell’investimento sia il termine per la certificazione e l’avvio della fruizione dell’incentivo.

Il Mimit, prima della comunicazione ai soggetti beneficiari, trasmette all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso.

Il credito d’imposta concesso sarà comunque disponibile, per i beneficiari, 10 giorni dopo il provvedimento di concessione.

CUMULABILITÁ

Il credito d’imposta Transizione 5.0 è cumulabile con altri incentivi che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

Non è invece cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d’imposta Transizione 4.0, né con il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica.

IL RUOLO DELLA ESCO

Va inoltre sottolineato che le certificazioni richieste per accedere al credito d’imposta potranno

essere rilasciate da ESCO certificate e valutate dal GSE.

La S4e System (ESCO certificata UNI 11352) detiene esperienza pluriennale che abbraccia tutti gli aspetti dell’uso consapevole e razionale dell’energia in grado di approfondire e affrontare i differenti gradi di esigenza del Cliente sul tema energetico.

Sul tema della misura e verifica dei risparmi che diventa rilevante soprattutto per misurare e certificare la riduzione dei consumi prodotta dagli investimenti 5.0, la S4e System si propone come partner del Cliente, fornendo le prestazioni di analista ed esperto nella misura e verifica delle prestazioni energetiche ex ante ed ex post.

Attraverso l’esperienza acquisita in tanti anni al fianco di principali Aziende Energivore, la S4e System può affiancare le imprese a garantire formazione di qualità al personale e a cogliere tutte le potenzialità del nuovo piano Transizione 5.0 per la digitalizzazione e l’efficientamento dei propri processi produttivi.

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